Nell’ordinamento legislativo italiano non esiste nessuna disposizione legislativa che disponga come debba essere determinato il trattamento di fine rapporto degli amministratori. Da un punto di vista prudenziale, si consiglia di applicare un parametro similare a quello esistente per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati (articolo 2120 del Codice civile); si ricorda che l’Amministrazione finanziaria non può censurare l’importo del trattamento di fine mandato per gli amministratori, in quanto esiste un principio generale di insindacabilità del compenso che spetta all’organo amministrativo.