L’agevolazione per gli interventi che realizzano un risparmio energetico consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’Irpef che sull’Ires, in misura pari al 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
I limiti d’importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato qui di seguito:
TIPO DI INTERVENTO e DETRAZIONE MASSIMA
- riqualificazione energetica di edifici esistenti detrazione massima 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
- involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti) detrazione massima 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- installazione di pannelli solari detrazione massima 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale detrazione massima 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)
Per interventi di risparmio energetico realizzati
nel 2007 la detrazione andava ripartita in
tre quote annuali di pari importo: la prima riportata nella dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o modello Unico) relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e le altre due nei due periodi d’imposta successivi.
Per gli interventi realizzati
dal 1° gennaio 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, di pari importo,
tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all’atto della prima detrazione.
Per gli interventi realizzati
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione andava ripartita in
cinque quote annuali, di pari importo.
Per gli interventi che saranno
eseguiti nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in
dieci rate annuali.