In generale, gli scambi di beni e le prestazioni di servizio in ambito comunitario, fra soggetti appartenenti a due diversi Stati, sono considerati “operazioni intracomunitarie”. Rientrano pertanto in tale definizione:
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Acquisti di beni da un soggetto residente in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla comunità europea,
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Cessioni di beni ad un soggetto residente in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla comunità europea,
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Prestazione di servizio resa in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla comunità europea,
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Servizi ricevuto in un Paese (diverso dal proprio) appartenente alla comunità europea.
Gli scambi intracomunitari comprendono:
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operazioni tra soggetti passivi (Cd. Business to business B2B)
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operazioni tra soggetti passivi e soggetti non passivi: privati o residenti extra Ue senza rappresentante fiscale in uno Stato membro (cd. Business to Consumer o B2C)
Questa distinzione è rilevante ai fini della corretta imputazione IVA.
Requisiti scambi intracomunitari B2B
Gli scambi di beni materiali, sono considerati "scambi intracomunitari" se rispettano contemporaneamente tre condizioni:
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requisito soggettivo: ciascun soggetto è titolare di un codice IVA comunitario attivo all’atto dell’operazione;
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requisito oggettivo: la transazione è a titolo oneroso;
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requisito territoriale:
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beni: i beni vengono trasportati o spediti da un Paese all’altro della Comunità
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servizi: i servizi vengono effettuati in un Paese diverso dal proprio. Si considerano effettuati nello Stato se resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Questi requisiti sono contenuti nell'articolo 38 del DL 331/93 convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
REQUISITI OPERAZIONI INTRA B2B |
requisito oggettivo |
titolo oneroso |
requisito soggettivo |
tutti i soggetti sono soggetti passivi |
requisito territoriale |
trasferimento/spedizione del bene da un Paese membro ad un altro Paese membro |