I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dipendenti devono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, tuttavia in attesa delle procedure standardizzate fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.
Questo non si applica alle attivita' particolarmente pericolose di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
Art. 29 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81