Domanda e Risposta Pubblicata il 24/01/2010

In quali casi l’indennità suppletiva di clientela non deve essere corrisposta?



Secondo quanto stabilito dall’articolo 1751 del Codice civile, al secondo comma, sussistono tre ipotesi nelle quali l’indennità suppletiva di clientela non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

Fonte: Fisco e Tasse


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