Si è possibile, per il sostituto, una volta che sono scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.
In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione:
- nell’ipotesi di ravvedimento prevista dall’art. 13, comma 1:
- lett. b) del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con la riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo;
- lett. b-bis) del D.lgs. n. 472/1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione con la riduzione delle sanzioni a 1/7 del minimo;
- lett. b-ter) del D.lgs. n. 472/1997, oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, con la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.
A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del ravvedimento dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014), il ravvedimento è possibile anche se sono già iniziati accessi, veririche ed ispezioni. L'unica causa ostativa al suo utilizzo, relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, è la notifica di avvisi di accertamento o di avvisi di irregolarità.
Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore, e di ravvedimento operoso, i termini per l'accertamento e quelli per la notifica delle cartelle di pagamento derivanti dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, oppure conseguenti al loro controllo formale ripartono dall'anno di presentazione dell'integrativa, limitatamente agli elementi oggetto di integrazione.
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, fatta salva l’applicazione delle sanzioni in misura piena (a differenza del ravvedimento che consente la riduzione a 1/8, 1/7 ed 1/6);
- nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8- bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito (c.d. integrative a favore) . In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.