Domanda e Risposta Pubblicata il 17/02/2014

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Quali sono le sanzioni previste per il reverse charge?

Le sanzioni previste per le violazioni in tema di reverse charge possono essere formali e sostanziali. Recentemente si è pronunciata la Corte di Giustizia sulla mancata registrazione di una fattura soggetta a reverse charge.



Per le violazioni sostanziali al reverse charge sono stabilite due tipi di sanzioni:

La prima piu' grave  prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, a carico del fornitore (cedente o prestatore) che, in relazione ad un’operazione soggetta al meccanismo dell’inversione contabile, addebita irregolarmente l’imposta in fattura omettendone il versamento.  Sono tenuti solidalmente al pagamento della sanzione e dell’imposta entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.( c. 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

La seconda piu' leggera prevede una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all’operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca alcun danno all’erario. Infatti, se l’imposta relativa all’operazione sottoposta al reverse charge è stata assolta, anche se irregolarmente, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 633/72, l’irregolarità circa le modalità di applicazione dell’IVA viene punita con la sanzione del 3 per cento dell’imposta irregolarmente versata, con un minimo di 258 euro e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei  primi tre anni di applicazione delle nuove disposizioni.
Anche in questo caso al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i contraenti.

Sulla natura non sostanziale delle irregolarità relative all'applicazione del reverse charge si è espressa anche la Corte di Giustizia a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25035/2013.

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata stabilendo che in assenza di un danno erariale non puo' negarsi la detrazione dell'imposta, nel caso che la fattura integrata non sia stata registrata.

Per tenerti aggiornato sulle novità del Reverse Charge vai al Dossier di Fisco e Tasse: Reverse Charge


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