La Finanziaria 2008 ha apportato una modifica all’articolo 17, comma 6, lettera a) del Dpr 633/72, con la quale il meccanismo del reverse charge non deve essere applicato nei casi in cui le prestazioni edili siano rese nei confronti dei “general contractor”.
Le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei general contractor, saranno soggette al regime Iva ordinario.
General contractor è il ‘contraente generale' . Il termine in italia è stato introdotto dalla cosidetta ‘Legge Obbiettivo' (443/01) che ha interpretato la procedura europea di appalti. Si tratta di un soggetto unico al quale - oltre che al concessionario - è affidata la "realizzazione delle infrastrutture strategiche"; il contraente generale - recita il testo - "è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio".