No. L'indicazione del domicilio per la notifica degli atti è una facolta del contribuente che intende eleggere un domicilio o comunicare un indirizzo estero per la notifica degli atti o degli avvisi dell’Agenzia delle entrate, diverso da quello indicato nel riquadro relativo alla “residenza anagrafica” o al “domicilio fiscale”.
La facoltà è prevista sia per i contribuenti residenti che per quelli non residenti, i quali possono eleggere domicilio per la notifica degli atti o degli avvisi loro riguardanti presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, oppure nel caso di soggetti residenti all’estero che non hanno eletto domicilio in Italia indicare un indirizzo estero per la notificazione degli atti o degli avvisi che li riguardano.