Generalmente le borse di studio sono imponibili IRPEF per effetto della lettera c) art. 50 del TUIR trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Particolari borse di studio, però, godono dell'esenzione dall'imposta: in particolare quelle erogate dalle Università per i corsi di dottorato di ricerca, per le attività di ricerca post dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (Legge 398 del 30.11.1989). Si tratterà allora di verificare se l'assegno rientra o meno nella previsione di questa norma.