Qualora dalla liquidazione annuale Iva emerga un credito, il contribuente può decidere di utilizzarlo in diversi modi:
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in compensazione di altre imposte e contributi tramite il modello F24 (compensazione orizzontale)
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riportarlo nell'anno successivo in detrazione del debito risultante dalle liquidazioni periodiche (compensazione verticale) a partire dalla liquidazione di gennaio o del primo trimestre
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chiederlo a rimborso (da parte dei soggetti che hanno cessato l'attività o dei soggetti in attività se sono verificate determinate condizioni, art.30 comma 3 DPR 633/72)
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ceduto in tutto o in parte, da parte dei soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale.
Il sistema più semplice e tranquillo per recuperare il credito Iva 2017, è quello di utilizzarlo con le compensazioni. Ma attenzione, il percorso è pieno di tranelli e lacciuoli.
La compensazione, può essere:
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verticale: il credito viene utilizzato per compensare un debito della stessa imposta (per esempio Iva con Iva). Questo tipo di compensazione non è soggetta a limitazioni;
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orizzontale: il credito viene utilizzato per compensare un debito relativo a imposte diverse dall'Iva. Questo tipo di compensazione è soggetta, invece, a limitazioni.
Infatti dall’ 1.1.2015 è possibile procedere con la compensazione orizzontale (cioè con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale maturato nel 2017 con particolari accorgimenti (articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 241/1997 che disciplina la c.d. compensazione orizzontale, ossia quella tra crediti e debiti di natura diversa, rispettivamente, vantati e dovuti nei confronti dell’Erario e di altri enti impositori).
Più precisamente, il credito Iva annuale, fino all'ammontare di € 5.000 (elevato a 50.000 euro per le start up innovative), può essere utilizzato liberamente in compensazione dall’01.01.2018, nel modello F24, senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dal quale tale credito emerge (nel Rigo VX5 della Dichiarazione Iva 2018, si dovrà indicare l’importo che si intende compensare nel modello F24).
Una volta raggiunto questo limite di € 5.000 (il tetto di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva annuale o infrannuale), ogni ulteriore compensazione dell’Iva:
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può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge
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e previa apposizione del visto di conformità da parte di un professionista abilitato sulla dichiarazione stessa. In alternativa, le società di capitali sottoposte al controllo contabile, possono utilizzare la sottoscrizione della dichiarazione annuale apposta dall'organo che effettuano il controllo stesso (ex articolo 2409-bis del Codice civile).
Ricordiamo poi che esiste un limite alla compensazione orizzontale, che è stato portato (dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013), a decorrere dal 2014, a 700.000 € in luogo del precedente 516.546,90 €.
Per le società e gli enti di comodo il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non può essere utilizzato in compensazione e puo' essere perso definitivamente per i soggetti che riscontrano la presenza congiunta delle seguenti condizioni:
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società di comodo, oltre che nel presente esercizio, anche nel 2015 e nel 2016;
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società che nel triennio 2015 - 2017 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994.