Domanda e Risposta Pubblicata il 11/02/2010

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Come deve presentare la dichiarazione Iva annuale il curatore fallimentare?

Presentazione da parte del curatore



I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, nel caso in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel corso dell’anno 2009, devono presentare la dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli: il primo, per le operazioni registrate nella parte di anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa  e il secondo per le operazioni registrate successivamente a tale data, ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3.
Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il termine di scadenza previsto dalla legge per la presentazione  della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2009, e quest’ultima dichiarazione non risulti  presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione  deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest’ultimo termine scade successivamente al termine
ordinario di presentazione. 
Resta fermo l’obbligo di presentare, al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis, approvato contestualmente alla dichiarazione IVA 2010.


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