Ad ogni singolo rifornimento di carburante, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del DPR numero 444 del 1997, l’addetto alla distribuzione di carburante deve annotare nella scheda carburante i seguenti dati:
- la data del rifornimento;
- corrispettivo corrisposto per il rifornimento al lordo dell’Iva;
- la denominazione o ragione sociale, ovvero cognome e nome dell’esercente l’impianto di distribuzione;
- dove è ubicato l’impianto di rifornimento;
- l’esercente deve firmare la scheda carburante per la convalida.
L’indirizzo dell’impianto di distribuzione può essere indicato nella scheda carburante anche tramite timbro.