Domanda e Risposta Pubblicata il 27/03/2015

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Qual è la validità del Durc?

Validità del Durc dal 2015 per lavori edili privati modificata dalla Legge n.78/2014.



La validità temporale del DURC è diversa a seconda dell'utilizzo che se ne deve fare .

L’Inps, con il messaggio n. 1894 del 16 marzo 2015, recependo quanto disposto dal Ministero del Lavoro con la nota n. 3899/2015, ha comunicato  che a decorrere dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc, emesso per lavori edili privati, passa da 120 a 90 giorni. In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, dell’art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 78/2014, con il quale verranno ridefiniti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, il Ministero ha chiarito che la validità di tali documenti, rilasciati dal 1° gennaio scorso “in relazione ai lavori edili per i soggetti privati” è  di 90 giorni.

A tal fine, l’applicativo dello Sportello unico previdenziale è stato aggiornato al fine di riportare a 90 giorni (dopo la modifica del Decreto del fare 2013 che l'aveva progumgata a 120 giorni), il periodo di validità dei Durc relativi ai lavori privati in edilizia che, pertanto, recheranno in calce la dicitura “il presente certificato è valido 90 giorni dalla data di emissione”.

Anche per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il Durc è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di Sal, collaudo, etc.).

Ha validità trimestrale anche il Durc rilasciato per attestazione Soa e iscrizione all’Albo fornitori.

Il DURC ha validità mensile , invece, come  previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 al comma 1 dell’art. 7  quando serve per usufruire  da parte delle aziende, di benefici normativi e contributivi  oppure  di sovvenzioni comunitarie.

 Da notare che un Durc richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso.

Fonte: Fisco e Tasse


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