Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) è l'attestazione della regolarità contributiva dell'azienda verso Inps, Inail e Cassa Edile. Il DURC è finalizzato alla repressione del lavoro nero e delle irregolarità assicurative e contributive da parte dei datori di lavoro .
Vediamo alcuni aspetti piu in particolare:
Soggetti e contenuto del DURC
1. Soggetti obbligati a richiedere il Durc, in primo luogo sono :
- i datori di lavoro e i lavoratori autonomi per tutti gli appalti pubblici, inoltre , i datori di lavoro privati devono richiedere il certificato di regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi nonchè ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria
- l’acquisizione del Durc è necessaria anche in caso di lavori di edilizia privata che sono soggetti a DIA/SCIA
- anche per le imprese straniere,
- per gli esercenti attività di commercio su aree pubbliche (art. 11-bis, d.l. 78/2009, convertito in l. 102/2009) e
- per le aziende agricole con dipendenti e lavoratori autonomi del settore agricoltura (Inps, circ. 19 ottobre 2006, n. 116).
La richiesta del Durc può essere effettuata dai datori di lavoro o dai lavoratori autonomi, anche se privi di dipendenti, direttamente o tramite terzi abilitati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti, oppure dagli enti pubblici appaltanti.
2. Soggetti tenuti al rilascio del Durc
L’art. 2 del d.m. 24 ottobre 2007 indica i soggetti tenuti al rilascio del Durc.
- l’Inps (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) e tutti gli altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria,
- l’Inail,
- le Casse edili,
- tutti gli altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria sempre previa convenzione con Inps e Inail.
ATTENZIONE eventuali certificazioni di regolarità contributiva rilasciate da Casse edili non aventi i requisiti previsti dalla leggeall’art. 9, comma 77, legge n. 415/1998 devono considerarsi “inefficaci”.
3. Contenuto del Documento unico di regolarità contributiva
Il Durc attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli istituti previdenziali ed alle Casse edili. Il certificato deve contenere:
a) denominazione o ragione sociale, sede legale e unità operativa, codice fiscale del datore di lavoro;
b) iscrizione agli istituti previdenziali e alle Casse edili (ove previsto);
c) dichiarazione di regolarità ovvero di non regolarità contributiva, con indicazione della motivazione o della specifica scopertura; d) data di effettuazione della verifica di regolarità con- tributiva;
e) data di rilascio del documento; f) nominativo del responsabile del procedimento
Il Durc viene emesso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ma rimane sospeso nel caso previsto dall’art. 7 dello stesso decreto; infatti, in quest’ultimo caso il certificato viene emesso entro il 46° giorno, rimanendo sospeso sino ad un massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di irr golarità da parte dell’Ente deputato al rilascio del documento, durante i quali l’interessato ha la possibilità di sanare la propria posizione.
Quando si utilizza il DURC
Il 15 aprile 2005 si è dato avvio, su tutto il territorio nazionale, delle procedure di richiesta e rilascio, in forma unificata e telematica, del DURC, da utilizzarsi per appalti e subappalti pubblici ed opere private, soggette a rilascio della concessione edilizia o DIA, oltre che per l'attestazione SOA. le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva a uno degli enti sopra citati, anziché tre (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.
Successivamente, dal 1º gennaio 2009, l'obbligo del possesso del DURC è stato esteso a tutte le ditte che lavorano in regime di appalto o subappalto di qualsiasi tipo di lavoro anche fuori dall'ambito dell'edilizia, escludendo però dall'obbligo gli artigiani che lavorano in proprio senza dipendenti anche se l'ente certificatore è tenuto a rilasciare comunque la certificazione ove richiesta, anche se non necessaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, la validità del Durc emesso per lavori edili privati, passa da 120 a 90 giorni.
Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributivain tempo reale, l'Inps, l'Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, al diretto interessato o al soggetto da esso delegato, l’invito a regolarizzare la situazione con l'indicazione delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo; L’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro 15 giorni dalla notifica dell'invito.
L'invito a regolarizzare sospende la possibilità che vengano fatte ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.
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