Nel rispetto delle regole stabilite nel contratto di agenzia, ciascuna delle parti ha facoltà di interrompere il rapporto rispettando determinate condizioni.
La cessazione del rapporto di agenzia avviene di norma:
1) per volontà e iniziativa di una delle parti.
2) per accordo tra le parti.
Vi sono cause giustificate di recesso, quali ad esempio la cessazione dell’attività della ditta, la morte o invalidità dell’agente, il mancato rispetto degli accordi contrattuali.
Il contratto e agli AEC prevedono in caso di interruzione del rapporto di agenzia un preavviso e alcune indennità risarcitorie a carico della parte che avvia le procedure di recesso.
Preponente ed Agente sono tenuti a rispettare il tempo di preavviso stabilito al momento della firma del contratto quando viene presa la decisione di interrompere il contratto.
Il tempo di preavviso può essere indicato in mesi, direttamente nel contratto ovvero fare genericamente riferimento a quanto previsto dal codice civile (art. 1750) oppure dall’AEC di settore, indicato nel contratto stesso.
La parte che riceve la comunicazione di disdetta può avvalersi di una particolare facoltà che definiamo come rinuncia al preavviso. La rinuncia al preavviso deve essere comunicata al mittente entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta.
Nel caso in cui la ditta o l’agente non rispettino i tempi di preavviso adeguati, occorre risarcire l’altra parte, quella danneggiata, attraverso la corresponsione di un risarcimento chiamato indennità sostitutiva o di mancato preavviso.
Nel nostro sistema contrattuale abbiamo un ulteriore risarcimento che spetta all’agente; è una disposizione definita negli AEC e si applica nel caso vi sia una risoluzione del contratto a tempo indeterminato per iniziativa della ditta mandante o per causa ad essa attribuibile. In questi casi occorre liquidare all’agente l’indennità sostitutiva di clientela.
Un altro risarcimento, introdotto dalla normativa europea e dovuto all’agente dalla ditta preponente, è rappresentato dall’ indennità meritocratica.
Tale indennità tuttavia è dovuta solo nel caso in cui l’agente possa dimostrare di aver procurato nuovi clienti ovvero aver sviluppato sensibilmente gli affari assegnati (art. 1751 Codice Civile).