Per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, effettuate nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese committenti svolgenti attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, in virtu della norma sul reverse charge, in deroga all’ordinario sistema di liquidazione dell’imposta, l’i.v.a. è dovuta, dal 1 gennaio 2007, dal cessionario o dal committente, soggetto d’imposta.