Domanda e Risposta Pubblicata il 27/02/2010

Come si perfeziona la conciliazione giudiziale?



La conciliazione giudiziale che si svolge davanti alla commissione provinciale, non oltre la prima udienza,  produce i suoi effetti, solo se il contribuente provvede al versamento delle somme dovute secondo le modalità seguenti:
 
- in unica soluzione, entro venti giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);

- in otto rate trimestrali di uguale importo o in un massimo di dodici rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro. La prima delle rate deve essere versata entro il termine di venti giorni dalla data del processo verbale o del decreto presidenziale, mentre per le rate successive che sono gravate degli interessi legali è necessario che il contribuente presti garanzia secondo una delle forme previste dalla legge

(Art. 14 Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )


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