(*) In queste ipotesi, è sempre necessario che nell’istanza siano indicate le generalità delle parti cui si riferisce il rapporto oggetto dell’interpello.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 2016 (punto 2.1.1) è stata confermata l’impossibilità di ricondurre all’ambito dell'interpello le istanze presentate da professionisti e associazioni di categoria in relazione a fattispecie riconducibili alla sfera di interessi dei propri assistiti o associati, in assenza di specifico mandato.In questi casi, l’istanza continuerà a essere trattata nell’ambito della generale attività di consulenza giuridica fornita dall’Agenzia, ma sono del tutto improduttive degli effetti tipici dell’interpello.
Infine, è stato chiarito che per le questioni attinenti l’applicazione dell’IVA, non sono legittimati a presentare istanze d’interpello :
Per approfondimenti e aggionarmenti segui il Dossier Interpello