Domanda e Risposta Pubblicata il 24/02/2010

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Come si esercita l'opzione per il consolidato fiscale?



L'opzione deve essere esercitata congiuntamente sia dalla partecipante che dalla partecipata, e deve essere comunicata  entro il 16° giorno del sesto mese del primo esercizio di validità dell'opzione.

Il rinnovo dell'opzione deve avvenire in modo esplicito, con le stesse modalità previste per la prima opzione nel primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione.

 La comunicazione deve esse trasmessa mediante invio telematico con l'apposito modello per la "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" . L'invio del modello  è condizione essenziale e non sono ammessi comportamenti concludenti per sanare il mancato invio.

Nel modello devono essere indicati:
- la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale dei soggetti che esercitano l'opzione;
- la qualità di consolidante ovvero di consolidata rispettivamente assunta dai soggetti che esercitano l'opzione;
- l'elezione di domicilio da parte della consolidata presso la consolidante, ai fini della notifica degli eventuali atti di accertamento e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione;
- i soggetti che hanno eventualmente versato l'acconto in modo separato
- il criterio da utilizzare per l'eventuale attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione .


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