Le Onlus nello svolgimento di attività istituzionali o connesse, applicano le regole ordinarie Iva indipendentemente dalla “decommercializzazione” stabilita ai fini delle imposte sui redditi.
Se svolte dalle ONLUS sono esenti dall’applicazione dell’IVA le seguenti attività:
• trasporto di malati o feriti con veicoli equipaggiati per tali fini (art.10 n. 15 DPR 633/72);
• prestazioni di ricovero e cura (art. 10 n. 19);
• prestazioni educative dell’infanzia (art. 10 n. 20);
• prestazioni socio sanitarie (art. 10 n. 27-ter).
Se svolte nei confronti delle ONLUS:
• sono escluse dall’applicazione dell’Iva le prestazioni di divulgazione pubblicitaria volte alla promozione delle attività istituzionali delle ONLUS, rese a titolo gratuito (art. 3, comma 3, DPR 633/72);
• sono altresì esclusi i proventi da raccolte pubbliche di fondi occasionali in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni.