Sono ammessi al regime del consolidato fiscale, in qualità di partecipanti, i seguenti soggetti:
- Soggetti residenti: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, enti commerciali pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
- Soggetti non residenti: società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica a condizione che:
siano residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; esercitino nel territorio dello Stato un'attività d'impresa mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società controllata sia effettivamente connessa.
Sono ammessi al regime del consolidato fiscale, in qualità di soggetti partecipati, solo le società residenti.
Per potesi consolidare le società del gruppo devono:
- avere identico esercizio sociale;
- esercitare congiuntamente l'opzione.
Non possono optare per la tassazione consolidata le società che:
- hanno optato in qualità di partecipate al regime della trasparenza fiscale;
- fruiscono di riduzione dell'aliquota Ires;
- sono assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.