Per le Onlus lo svolgimento delle attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciale se finalizzate al conseguimento di scopi di solidarietà sociale. Anche attività commerciali vengono pertanto considerate non commerciali.
Le attività connesse, mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Rimangono ugualmente fuori da ogni forma di tassazione:
• le quote associative;
• le liberalità ricevute;
• i fondi derivanti da occasionali raccolte pubbliche;
• i contributi delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione.
Tali contributi sono esenti dall’applicazione delle ritenute d’imposta in via ordinaria.
L’attività delle Onlus è quindi complessivamente esclusa dall’imposizione sui redditi per quanto riguarda le attività istituzionali, connesse e accessorie mentre dovranno essere assoggettati a tassazione i redditi di fabbricati, di capitale e diversi.