Possono aderire al consolidato fiscale nazionale solo i gruppi d'imprese legati da partecipazioni di controllo, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di partecipazione.
I requisiti del controllo devono sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale la società controllante e la controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione.
ll consolidato puo' coinvolgere solo alcuni soggetti dell'intero gruppo e la consolidante non deve obbligatoriamente essere la capogruppo. Inoltre è possibile che all'interno di un gruppo di società vi siano più consolidati fiscali anche se non è possibile che una consolidante sia anche consolidata. (art. 119 c. 1 DPR 917/86).