Alle Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, si applicano le medesime regole di riconoscimento esaminate per le Associazioni Riconosciute.
Si costituiscono per atto pubblico o per disposizione testamentaria.
La loro caratteristica è che non hanno la necessità che permanga al loro interno il soggetto o i soggetti “fondatori”.
La struttura giuridica della Fondazione non prevede la figura del socio (od associato, od altre figure assimilabili).
Il metodo ordinario con cui si costituisce una Fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi, che saranno non tanto mutualistici, quanto piuttosto di matrice sociale, culturale, solidaristica.