Le Associazioni Riconosciute, previste e disciplinate dagli artt. 14-24 del Codice Civile, devono:
- costituirsi con atto pubblico;
- chiedere ed ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
- risultare iscritte negli appositi registri previsti dalla legge.
Il riconoscimento della personalità giuridica, come principale conseguenza, assicura il beneficio della limitazione della responsabilità al patrimonio associativo e la possibilità di acquisto di beni immobili.