Le associazioni non riconosciute sono previste e disciplinate artt. 36, 37 e 38 del codice civile e vengono definite “non riconosciute” in quanto prive di personalità giuridica.
Sebbene la legge consenta di dare vita ad un’associazione non riconosciuta anche per mezzo di un semplice accordo verbale, la pratica invalsa, per intuibili ragioni di funzionalità, fa sì che l’associazione non riconosciuta si costituisca, di solito, a mezzo di un atto scritto (contratto di associazione), basato, di solito, su due componenti: l’atto costitutivo, che dà vita all’associazione identificandone e fissandone gli elementi di avvio e di riferimento e lo statuto, destinato a regolare il funzionamento dell’associazione (art. 16 c.c., norma che vale però solo per le associazioni riconosciute e le fondazioni).