Domanda e Risposta Pubblicata il 16/02/2010

Quando non si applica il regime speciale Iva per gli agricoltori?



InIn  
In agricoltura il regime speciale Iva non si applica relativamente alle seguenti operazioni:
• cessioni di prodotti agricoli di cui alla Parte I della tabella A, qualora l'acquisto derivi da atto non assoggettato a Iva, sempre che il cedente, il donante o il conferente sia soggetto al regime ordinario;
• cessioni di beni diversi da quelli inclusi nella Tabella A, Parte I;
• prestazioni di servizi;
• cessione di beni inclusi nella Tabella A, parte I, acquisiti da terzi, qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria.
Tali operazioni devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione e di dichiarazione annuale.


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