La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha previsto che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 non sono soggetti passivi IRAP:
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coloro che esercitano un'attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi,
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le cooperative e consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
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le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
L’esclusione dall’IRAP riguarda quindi, le attività per le quali in precedenza si applicava l’aliquota ridotta dell’1,9 per cento, ai sensi dell’abrogato comma 1 dell’art. 45 del citato d.lgs. n. 446 del 1997.
L’imposta continua, quindi, ad applicarsi con l’aliquota ordinaria per:
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l’attività di agriturismo, e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
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l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno 1/4 dei mangimi necessari;
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le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
lo ha chiarito a suo tempo l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017.
Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerate attività agricole:
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le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
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l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
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le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (con decreto dell'11 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2007 n.193, sono stati individuati i beni che possono essere oggetto delle attività agricole).