L' aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi risulta stabilmente definita nella misura dell'1,9%. Le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale.
La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
ATTENZIONE: Questo fino al periodo d'imposta 2015, dal 2016, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), ha previsto che non sono soggetti passivi IRAP:
leggi l'articolo Gli agricoltori sono esonerati dall'Irap?