La base imponibile IRAP per gli agricoltori e per gli esercenti attività di allevamento, che determinano il reddito secondo il reddito fondiario (tariffa catastale), è costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva,compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole, al netto dei seguenti elementi:
• acquisti inerenti all’attività agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva; se le registrazione contengono canoni di leasing relativi a beni strumentali occorre scorporare gli oneri finanziari;
• contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
• spese relative agli apprendisti e ai disabili;
• spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro
• le imprese agricole possono inoltre usufruire delle deduzioni previste dall'art.11, lett.a) D.Dlgs.446/97, e piu' precisamente, una delle seguenti deduzioni:
• deduzione forfettaria per ogni dipendente a tempo indeterminato (4.600 o 9.200 su base annua) o in alternativa deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro relativi ai dipendenti a tempo indeterminato. Per i dipendenti per i quali si usufruisce di queste deduzioni non si puo' beneficiare delle deduzioni per apprendisti,disabili, personale con contratto di formazione, ferma comunque restando la deduzione dei contributi assicurativi.
.Non sono ammessi in deduzione i seguenti elementi:
• costi relativi al personale (TFR, erogazioni a favore della generalità dei dipendenti, ecc);
• compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
• costi per prestazioni di collaborazione coordinata continuativa;
• • utili spettanti agli associati in partecipazione;
• quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria;
• perdite su crediti.
Invece le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici calcolano la base imponibile seguendo le regole previste per le imprese commerciali:
I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del nuovo TUIR possono optare per la determinazione della base imponibile con modalità analoghe a quelle previste per le imprese a condizione che l'opzione venga esercitata nella dichiarazione ai fini IRAP. (IS33)
Una volta esercitata, l'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno 4 anni.