Domanda e Risposta Pubblicata il 16/02/2010

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Come si determina il reddito delle agricole che esercitano attività di allevamento?



L’attività di allevamento costituisce un’attività agricola principale.
Ai fini fiscali, tale attività genera:
• reddito agrario nel caso in cui gli animali siano allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno;
• reddito di impresa nel caso in cui si ecceda questo limite.
Il reddito di impresa può essere determinato:
• forfetariamente salva la facoltà per l’allevatore di optare per la determinazione del reddito secondo il regime che gli è proprio (ordinario o semplificato).
L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione relativa al periodo in cui i redditi stessi sono stati prodotti.
Il reddito di impresa relativo alla parte eccedente il limite del reddito agrario derivante da animali allevati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno può essere calcolato in modo forfetario secondo la seguente modalità:
• attribuendo a ciascun capo (allevato con mangimi ottenuti per almeno un quarto dal terreno) un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo;
• moltiplicando, poi, il predetto valore per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (D.M. 17 dicembre 2003).
 


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