Fino al 31 dicembre 2006 la società agricola, per determinare il reddito secondo le regole catastali, non poteva rivestire la forma giuridica di società di capitali, ma per godere delle agevolazioni doveva avere natura di società semplice.
Se l'attività agricola veniva pertanto esercitata attraverso una società di capitali, cooperative o società di persone, sino al 31 dicembre 2006, il reddito derivante dall'esercizio di attività agricole, veniva determinato in base alle ordinarie regole di determinazione del reddito di impresa.
Dal 1 gennaio 2007, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Finanze n. 213 del 27 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2007, n.266 anche le società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice che esercitano attività agricola, possono optare per la determinazione del reddito agrario, in base all’art.32 del Tuir, in luogo della tassazione a bilancio.
Tale tassazione rende sicuramente il carico fiscale molto piu' leggero e quindi è senz'altro da preferire.
Nota: La facoltà per le società agricole di determinare il reddito secondo le regole catastali è stata abolita dall’art’1 com. 513 della L. 228/2012 con effetto dal 1 gennaio 2013. Torna tutto come prima il 2006 e la facoltà resta solo per le società semplici.