Le attività di allevamento di animali e le attività di trasformazione dei prodotti, sono considerate agricole alle seguenti condizioni:
• allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
• le attività connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali purché:
• i beni e le attività rientrino in quelle previste da un apposito decreto;
• i beni siano ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.
Nel caso in cui i beni non sono compresi nel citato decreto, trova applicazione l’articolo 56 bis delTuir, mentre, se non viene rispettato il requisito della prevalenza, l’eccedenza è sottoposta alle disposizioni sul reddito d’impresa.
Il decreto del Ministero Finanze del 26/10/07 pubblicato sulla G.U. 13/11/07 n.264 ha aggiornato la tabella delle attività che possono formare oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'art.32 del Tuir.
Si tratta della produzione di carne essiccata; di salsicce e salami, di disidratazione di erba medica, di raffinazione e confezionamento di miele e di conservazione del pesce, crostacei e molluschi, anche mediante congelamento, oltre alla produzione di filetti di pesce.