Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito come agrario, dipende esclusivamente dall'attività svolta.
Titolare del reddito agrario è, infatti, colui che esercita l'impresa agricola, svolgendo un'attività diretta:
• alla coltivazione del fondo;
• alla silvicoltura;
• all’allevamento del bestiame e attività connesse.
In particolare,
Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. Si considerano altresì produttive di reddito agrario la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica di fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, nonché le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi nei limiti di cui all’art. 32, c. 2, lett. b).
Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all’attività eccedente è considerata reddito d’impresa da determinarsi in base alle norme contenute nella sez. I del capo II del titolo II del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio,piante, fiori, ortaggi, funghi), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.