Sono tenuti a dichiarare il reddito agrario i contribuenti che esercitano su un fondo un’attività agricola di coltivazione, di silvicoltura o di allevamento, a prescindere dal presupposto giuridico che li lega al fondo, sia esso un diritto di proprietà, un’altro diritto reale, ovvero lo conducano sulla base di un contratto di locazione. In quest’ultimo caso, l’obbligo di dichiarare il reddito agrario decorre dalla data di effetto del contratto.
Nei casi di conduzione associata del fondo - come la mezzadria, la colonia parziaria e la soccida - il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Inoltre, sempre in caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell’ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.