Nel caso in cui un fondo rustico, costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili non sia stato coltivato per un’intera annata agraria, il reddito dominicale si considera pari al 30%.
Il reddito dominicale si considera inesistente nel caso di una perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo rustico.
A tal fine la perdita deve essere causata da eventi naturali, quali ad esempio l’autocombustione, un fulmine, ecc., e non da atti dolosi o colposi. Inoltre, la perdita deve essere misurata avuto riguardo al prodotto dell’intero fondo.
Occorre inoltre presentare la denuncia per perdita dovuta ad eventi naturali all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio entro tre mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso.
Se la data non è determinabile in modo esatto occorre comunque che la denuncia sia presentata almeno quindici giorni prima dell’inizio del raccolto.
Se l’evento dannoso interessa una pluralità di fondi occorre che l’entità del danno venga rilevata dagli Uffici Provinciali dell’Agenzia del Territorio e non è necessaria una specifica denuncia da parte del contribuente interessato.