L’art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall’art.66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell’80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d’imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:
- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria.
In quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.
Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell’affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.