La figura dell'imprenditore agricolo professionale è stata introdotta con il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Con tale termine si intende colui il quale è in possesso dei seguenti requisiti:
• abbia conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999;
• dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo;
• ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.
Nel computo del reddito globale da lavoro sono escluse le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui sopra, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualità di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori.
Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Per gli imprenditori che operino nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui sopra sono ridotti al 25%.