Speciale Pubblicato il 06/04/2001

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La previdenza complementare



Le modifiche legislative introdotte con un decreto del febbraio 2000 sul versante tributario rendono particolarmente conveniente il ricorso alle forme pensionistiche complementari così da incentivare la costruzione di un sistema in grado di garantire la copertura previdenziale del lavoratore.
La combinazione tra la previdenza pubblica, la previdenza integrativa e il risparmio privato consentirà al lavoratore di mantenere il livello del reddito il più vicino possibile a quello percepito al momento del pensionamento.
Le forme pensionistiche complementari possono essere costituite:

Dal 1˚ gennaio 2001, tra i destinatari delle forme pensionistiche complementari sono state inserite anche le casalinghe e le altre persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari.

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Tipologie di fondi

Le forme pensionistiche possono essere di vari tipi:

fondi negoziali
fondi aperti
forme di risparmio individuali
.


Fondi negoziali

Sono forme pensionistiche istituite mediante contratti e accordi collettivi, anche aziendali (oppure accordi tra lavoratori), promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta dei cosiddetti "fondi collettivi", accessibili solo agli appartenenti a una determinata categoria, e per questo denominati anche "fondi chiusi".
Per le persone che svolgono lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari (ad esempio, le casalinghe) possono essere istituite forme pensionistiche complementari mediante accordi promossi dai loro sindacati o da associazioni di categoria di rilievo almeno regionale.


Fondi aperti

Ai cosiddetti fondi aperti possono aderire lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti per i quali non sussistano o non siano ancora operanti i fondi negoziali.
L'adesione a queste forme può essere prevista anche su base contrattuale collettiva (fondo aperto "negoziale").
Ai fondi aperti si può accedere anche per trasferimento della propria posizione individuale da un fondo chiuso, nel caso in cui un lavoratore perda i requisiti di partecipazione al fondo stesso (ad esempio perché si sposta in un'altra categoria lavorativa per la quale non sussiste il relativo fondo).
Anche in mancanza di tali condizioni, è prevista la possibilità di trasferire la propria posizione sia presso fondi aperti (o forme pensionistiche individuali) sia presso altri fondi chiusi:

Come si finanziano

I fondi pensione sono finanziati principalmente da contributi versati dai loro destinatari. Al finanziamento può essere tenuto anche il datore di lavoro (o committente) se tra i destinatari vi sono lavoratori dipendenti, titolari di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale o di collaborazione coordinata e continuativa.
L'ammontare complessivo del contributo da destinare al fondo pensione è determinato:


1. per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione annua assunta a base ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto;


2. per i lavoratori autonomi e imprenditori, in percentuale del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta precedente e dichiarato ai fini dell'Irpef;


3. per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, in percentuale degli importi considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori per legge.


Forme pensionistiche individuali

Di nuova introduzione sono le forme di risparmio individuali vincolate a finalità previdenziali, basate su veri e propri piani pensionistici ai quali si accede su base
individuale.
Queste forme pensionistiche sono realizzate:

1. mediante l'adesione ai fondi pensione aperti;

2.mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione.

Alle forme di previdenza individuale possono accedere tutti, anche i non titolari di redditi di lavoro o di impresa.


Per i lavoratori Dipendenti

Per i dipendenti iscritti ad un fondo collettivo è prevista la possibilità di finanziare il fondo pensione anche destinando in tutto o in parte la quota di accantonamento annuale al TFR. Per alcuni lavoratori dipendenti questa destinazione non rappresenta una facoltà, bensì un obbligo: si tratta di coloro che sono stati assunti per la prima volta dopo il 28 aprile 1993 (nuovi iscritti) per i quali è prevista l'integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla iscrizione ai fondi.


Per le casalinghe

Per le casalinghe sono consentite anche contribuzioni saltuarie e c'è la possibilità di delegare il centro servizi o l'azienda che emette carte di credito o Bancomat a versare periodicamente al fondo pensione l'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati presso centri di vendita convenzionati.

Prestazioni

Prestazioni erogate dai fondi pensione

Le prestazioni fondamentali dei fondi pensione possono consistere in un trattamento periodico oppure in una somma -una tantum
In particolare, possono essere costituite da:

- trattamenti periodici per anzianità o vecchiaia

- prestazioni in forma di capitale


Possono essere previste altre prestazioni come anticipazioni, prestazioni per invalidità e premorienza, riscatti.


Le prestazioni pensionistiche

Liquidazione in capitale, riscatto, anticipazioni

La liquidazione in capitale

Il fondo pensione può prevedere la facoltà dell'iscritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale, secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50 per cento della prestazione maturata.

Gli aderenti possono comunque optare per la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale qualora la prestazione periodica annua che si ottiene convertendo l'importo complessivamente maturato della propria posizione individuale risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale (attualmente pari a lire 8.366.800 annue).

I "vecchi iscritti" (e cioè coloro che risultano iscritti al 28 aprile 1993 a fondi pensione istituiti al 15 ottobre 1992) possono sempre optare per l'intera prestazione in forma di capitale.

Il fondo pensione può anche erogare prestazioni correlate all'invalidità e alla premorienza.


Il riscatto

Nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, l'iscritto può riscattare la propria posizione individuale.
Per gli iscritti alle forme pensionistiche individuali, il riscatto (anche parziale) della posizione maturata è consentito soltanto al verificarsi degli eventi in relazione ai quali viene riconosciuta agli aderenti alle forme pensionistiche collettive la possibilità di chiedere anticipazioni (acquisto della prima casa per sé o per i figli, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari).

In caso di decesso del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge o dai figli ovvero, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori.

In caso di morte del lavoratore iscritto ad una forma pensionistica individuale, la sua posizione è riscattata dagli eredi.


Anticipazioni

Il lavoratore iscritto al fondo da almeno otto anni può chiedere un'anticipazione
dei contributi versati:

- per far fronte a spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche

- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile

- per la realizzazione di interventi di manutenzione relativi alla prima casa di abitazione

- per le spese da sostenere durante i congedi per la formazione continua.

A differenza delle forme pensionistiche di tipo collettivo, quelle individuali
non consentono l'erogazione di anticipazioni.

Regime fiscale

Il regime fiscale dei fondi pensione

I fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell'11 per cento che si applica - come per i fondi comuni di investimento - sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, derivante dal confronto tra il valore del patrimonio netto del fondo alla fine del periodo d'imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

I fondi pensione non subiscono le ritenute alla fonte sulla maggior parte dei proventi finanziari.


Il regime fiscale dei contributi

A decorrere dal 1° gennaio 2001 sono state incrementate le agevolazioni previste per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari estendendole anche ai contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.

I contributi versati a tali forme costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo.

La deducibilità è consentita per un importo

- non superiore al 12 per cento del reddito complessivo

- fino ad un massimo di lire 10 milioni

.
La deduzione delle somme versate si applica senza distinguere tra le varie forme pensionistiche o fra le diverse tipologie di reddito degli iscritti.

Possono, perciò, dedurre i contributi dal reddito tutti i contribuenti (lavoratori dipendenti, lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori agricoli, imprenditori, lavoratori autonomi, ecc.).

Per i lavoratori dipendenti iscritti a un fondo negoziale, la deduzione è condizionata alla destinazione di una quota del TFR al fondo stesso.


Versamenti per le persone fiscalmente a carico

È possibile dedurre i contributi versati nell'interesse di familiari fiscalmente a carico, ad esempio coniuge o figli. In tal caso la deduzione spetta, innanzitutto, alla persona a carico, entro il limite di lire 10 milioni, fino a capienza del reddito complessivo (che, trattandosi di persona fiscalmente a carico, non può superare lire 5.500.000).

Se il reddito complessivo del familiare non è "capiente" per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo della persona di cui questi è a carico.

Naturalmente, quest'ultimo potrà dedurre tali somme, oltre quelle versate per la propria previdenza, sempre nel rispetto dei limiti già visti (limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, limite assoluto di 10 milioni di lire).


Il regime fiscale delle prestazioni

I contributi versati ai fondi pensione vengono investiti e producono rendimenti finanziari che concorrono a determinare l'entità della prestazione erogata al momento del pensionamento. La prestazione pensionistica è, quindi, formata:

Sulla base del principio del rinvio della tassazione del reddito accantonato per finalità previdenziali, i contributi che sono stati dedotti devono quindi essere assoggettati a tassazione.
Per contro, l'ammontare della prestazione corrispondente ai contributi non dedotti non va assoggettata a tassazione, in quanto la nuova disciplina prevede, in via di principio, la sola tassazione delle prestazioni riferibili alle somme che hanno goduto della deducibilità fiscale durante la fase di costituzione della prestazione stessa.

Inoltre, non va assoggettata a tassazione (tranne in alcuni casi particolari) la parte della prestazione corrispondente ai rendimenti finanziari maturati sulle somme investite, in quanto (come abbiamo già visto) hanno scontato un'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione.


"Vecchi iscritti a vecchi fondi"

Fermo restando il limite percentuale del 12 per cento del reddito complessivo, il limite assoluto di deducibilità è maggiorato della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 e il limite di 10 milioni. In sostanza, i vecchi iscritti deducono l'importo minore tra il 12 per cento del reddito complessivo dell'anno e il totale dei contributi effettivamente versati nel 1999.
Tale regime transitorio è valido per un periodo di 5 anni, ossia per i contributi versati dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2005.


Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico

Le prestazioni in forma di trattamento periodico vengono tassate al netto:

Prestazioni erogate in forma di capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale, compresi taluni riscatti e anticipazioni, sono assoggettate a "tassazione separata", il che significa che ad esse non si applicano le normali aliquote progressive per scaglioni di reddito ma un'aliquota media, che tiene conto del numero degli anni di effettiva contribuzione al fondo.

L'importo imponibile della prestazione maturata è al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tuttavia, tale scomputo non può essere effettuato se la prestazione in forma di capitale è superiore ad un terzo dell'importo complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa.

I contributi non dedotti dal reddito complessivo sono in ogni caso esclusi da tassazione anche qualora non sia rispettata la condizione della percezione della prestazione in forma di capitale nel limite di un terzo dell'importo complessivamente maturato.

L'esclusione da tassazione dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva spetta
inoltre nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di riscatto da parte del coniuge o dei figli o, se viventi e a carico dell'iscritto, dai genitori o dal diverso soggetto individuato dall'iscritto, a causa della morte dell'iscritto al fondo pensione prima del pensionamento di vecchiaia;

2. in caso di riscatto da parte degli eredi a causa della morte dell'iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell'accesso alla prestazione;

3. in caso di riscatto della posizione individuale, esercitato a seguito di pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;

4. se l'importo annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale.

La tassazione delle prestazioni in forma di capitale effettuata dai sostituti d'imposta è provvisoria, in quanto gli uffici finanziari provvedono alla riliquidazione dell'imposta sulla base dell'aliquota media di tassazione del contribuente relativa ai cinque anni precedenti a quello in cui è sorto il diritto alla prestazione.


Decorrenza delle nuove disposizioni relative alle prestazioni

Per i contribuenti che risultano iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2001, le nuove disposizioni relative alle modalità di tassazione si applicano alle prestazioni riferibili agli importi maturati da tale data.

Relativamente alle prestazioni maturate fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. Pertanto, ad esempio, le prestazioni in forma periodica in corso di erogazione continuano ad essere imponibili nella misura dell € 87,50 per cento.


Il regime fiscale dei contratti di assicurazione

Per i premi versati a fronte di contratti " stipulati dal 1° gennaio 2001 " aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, è riconosciuto il beneficio della detrazione d'imposta del 19 per cento fino ad un importo massimo di lire 2.500.000.
Ai premi relativi ai predetti contratti non si applica più l'imposta sulle assicurazioni.

Per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 e tuttora in corso, resta salva la precedente disciplina che, nel rispetto del limite massimo dei premi corrisposti di lire 2.500.000, delle condizioni di durata minima dei 5 anni e della non concedibilità di prestiti nello stesso periodo per le polizze vita, consente di beneficiare della detrazione.

Per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione aventi prevalente contenuto finanziario non è previsto alcun beneficio fiscale a fronte dei premi versati.

I rendimenti finanziari che derivano da tali contratti sono assoggettati a tassazione con un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento; se il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e quella in cui il capitale è corrisposto è superiore a dodici mesi, l'imposta si determina applicando il cosiddetto "equalizzatore".

Riferimenti normativi

- decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124
- legge 8 agosto 1995, n. 335
- decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
- decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47



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