Speciale Pubblicato il 23/04/2007

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Deduzioni IRAP per ricerca e disabili - chiarimenti con risoluzione n. 138 del 13/12/2006

di Staff di Fiscoetasse



L'art. 11 comma 1 lett. a) n. 5) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, prevede le deducibilità integrale ai fini IRAP sia dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sia dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo.

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Chiarimenti sulle Modalità di applicazione della deduzione

Con la Risoluzione 13 dicembre 2006, n. 138/E, l'Agenzia delle Entrate interviene ad illustrare e specificare le modalità di applicazione della deduzione in caso di distacco del personale.

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Sono deducibili in capo al distaccatario anche gli oneri relativi ai lavoratori, addetti all'attività di ricerca e sviluppo, in posizione di distacco rimborsati al soggetto distaccante.
Sono agevolabili sia le spese per la ricerca di base sia quelle per ricerca e sviluppo.

La ricerca di base è intesa come l'insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità, ma rivestono un utilità genericaper l'impresa; la ricerca e sviluppo, invece riguarda le attività che sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto.
L'Agenzia delle Entrate afferma che sono deducibili anche i costi relativi al personale addetto alla suddetta attività con tipologie contrattuali diverse dal lavoro dipendente. Risultano quindi agevolabili anche i lavoratori impiegati attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto e contratti di collaborazione occasionale.

Per quanto riguarda gli enti privati non commerciali, anch'essi possono dedurre le somme spettanti a titolo di borsa di studio finalizzate alle attività di ricerca e sviluppo.

Per quanto concerne i disabili sono deducibili dalla base imponibile IRAP le spese relative agli stessi sostenute a partire dal periodo di imposta 2001. L'Agenzia delle Entrate opera delle precisazioni per quanto riguarda la tipologia contrattuale di impiego agevolata: non assume rilevanza la forma contrattuale (lavoro dipendente, collaborazione) fermo restando che nel contratto deve essere rilevato lo stato di disabilità. Lo stato di disabilità deve risultare dal contratto di impiego, pena l'indeducibilità dei relativi costi. Risultano quindi deducibili, i costi del personale impiegato tramite contratti di lavoro dipendente e contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella forma a progetto.

Tra i lavoratori disabili che possono essere impiegati, rientrano sia il personale disabile individuato ai sensi dell'art. 1 della legge 68/1999, sia i disabili che al momento della assunzione erano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 482/1968.

L'impiego dei lavoratori disabili può avvenire anche attraverso lo svolgimento di tirocini formativi finalizzati all'assunzione. Pertanto anche le somme erogate a titolo di borsa di studio-lavoro per i disabili sono deducibili, fermo restando la condizione di disabilità accertata dagli organi competenti.

La Finanziaria 2007 dal comma 266 al 269 dell'unico articolo che la compone, introduce tre nuove deduzioni dalla base imponibile IRAP a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato. Nella legge viene infine "potenziata" la deduzione per l'incremento della base occupazionale della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, la Finanziaria 2005. Si tratta di agevolazioni alternative rispetto a quelle già esistenti.

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