La corsa delle software house per aggiornare i programmi dei consulenti del lavoro. Un comunicato stampa dell'Ufficio informazione ai contribuenti del 20 aprile precisa e sintetizza i contenuti della Circolare n. 23 emessa dall'Agenzia delle Entrate in pari data. Sia la circolare che il comunicato arrivano a fine aprile, quando ormai le operazioni di conguaglio e la determinazione degli acconti per il 2007 sono concluse. L'agenzia sembra ignorare che i sostituiti per effettuare i conguagli utilizzano programmi che a questo punto necessitano di essere aggiornati.
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Cosa dice il Comunicato Stampa a proprosito dell'acconto sull'addizionale comunale
Un comunicato stampa dell'Ufficio informazione ai contribuenti del 20 aprile precisa e sintetizza i contenuti della circolare n. 23 emessa dall'Agenzia delle Entrate in pari data.
Il comunicato precisa che il sostituto d'imposta applica automaticamente l'esenzione deliberata dai Comuni anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza.
Di conseguenza i contribuenti che rientrano nella soglia di esenzione deliberata dal Comune non devono pagare l'acconto dell'addizionale Irpef.
Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i sostituti d'imposta devono determinare l'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2007, utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio 2007, tenendo conto delle esenzioni deliberate dai Comuni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2007, il sostituto d'imposta dovrà indicare nelle annotazioni del Cud che non sono state operate ritenute in acconto dell'addizionale comunale in applicazione automatica dell'esenzione.
Qualora siano state trattenute rate di acconto nei confronti di contribuenti che hanno diritto all'esenzione, il sostituto d'imposta provvede alla restituzione nelle mensilità successive e comunque in sede di conguaglio.
Se in sede di dichiarazione dei redditi, o in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il reddito imponibile risulta superiore alla fascia di esenzione, l'imposta sarà versata dal contribuente, oppure la relativa ritenuta sarà operata dal sostituto d'imposta senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'Agenzia delle Entrate precisa infine che la base imponibile per il 2007 è costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini Irpef, al netto dei soli oneri deducibili, essendo state sostituite le deduzioni per oneri di famiglia con le detrazioni per carichi di famiglia.
Per ulteriori chiarimenti, vedi il testo completo della Circolare n. 23 del 20 aprile 2007.