A partire dal 1° Gennaio 2007 il comma 1180 dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 ha previsto l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
Co-co-co, agenti, associati in partecipazione, sono le principale categorie interessate a questo nuovo adempimento, che ancora attende un decreto Interministeriale che detti le istruzioni.
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Comunicazione al Centro per l'Impiego dell'instaurazione del rapporto di collaborazione
A partire dal 1° Gennaio 2007 il comma 1180 dell'articolo unico della Legge n. 296/2006 ha previsto l'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro.
L'obbligo di comunicazione esisteva già per i rapporti di lavoro dipendente e ora viene esteso tra l'altro anche a tutti i lavoratori parasubordinati tra cui i lavoratori a progetto.
Vi rientrano tra l'altro tutti i tipi di lavoro quali:
- lavoro subordinato (entro cui si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista);
- lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (agenti e rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative; lavoro a progetto; collaborazione occasionale, -c.d. "mini-co.co.co."; prestazioni sportive; prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo);
- socio lavoratore di cooperativa (art. 1, comma 3, legge 3 aprile 2001, n. 142);
- associazione in partecipazione con apporto lavorativo (art. 2549 cod.civ.).
L'obbligo è esteso anche ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Si tratta in particolare dei tirocini previsti dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), nonché di quelli disciplinati dalle vigenti leggi regionali in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Sono, inoltre, assimilati i tirocini inclusi nei piani di studio che le istituzioni scolastiche realizzano sulla base di norme regolamentari.
Altre esperienze lavorative assimilate sono senza dubbio quelle previste dalla citata legge n. 196/97 (borse lavoro) e i lavori socialmente utili (lsu).
Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione quei rapporti, che, pur rientrando astrattamente nell'area della c.d. parasubordinazione, non presentino rischi consistenti di abuso o elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro quali:
- le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per la quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le nomine dei componenti di organi di amministrazione e controllo di società; le partecipazioni a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003;
Il soggetto tenuto alla comunicazione
In data 15 febbraio 2007 il Ministero del lavoro ha emanato la Nota relativa agli "Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge Finanziaria 2007) ulteriori indirizzi operativi", che integra la nota del 4 gennaio 2007 con cui sono stati forniti i primi indirizzi applicativi. In particolare vengono specificati i soggetti su cui incombe l'obbligo di comunicazione che vengono individuati in :
- tutti i datori di lavoro, nella più ampia accezione del termine, vale a dire qualsivoglia persona fisica e giuridica, nonché ente pubblico e pubblica amministrazione, titolare del rapporto di lavoro.
Nessuna eccezione viene contemplata, né con riguardo alla natura giuridica, né al settore economico di appartenenza ovvero alla dimensione o all'ubicazione. Pertanto nel caso di lavoro autonomo in forma coordinata e continuata, il datore di lavoro si identifica con il committente, nel caso di contratto di agenzia e di rappresentanza con il preponente, così come nel caso di associazione in partecipazione esso si identifica con l'associante. Infine, con riguardo ai tirocini ed alle altre esperienze lavorative ad essi assimilate, per le quali non si configura un rapporto di lavoro, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto ospitante.
Il datore di lavoro inteso nella concezione più ampia a seguito di questo nuovo obbligo deve :
- Comunicare l'instaurazione del nuovo rapporto entro il giorno precedente;
- Effettuare la comunicazione anche nel caso sia previsto un eventuale periodo di prova ;
La comunicazione, fino a quando non diverranno operative le modalità informatiche per la trasmissione, avverrà utilizzando il Modello C/ASS o equivalenti reperibile presso il Centro per l'Impiego;
Termine per la comunicazione
Il termine per inviare la comunicazione di assunzione scade alle ore 24 del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro.
Se l'ultimo giorno utile cade in un giorno festivo non si può far valere la regola della proroga automatica del termine al giorno successivo, poiché ciò, come appare evidente, equivarrebbe non a differire un termine ma a vanificarne la finalità, dal momento che la comunicazione non sarebbe più preventiva. In questi casi la comunicazione può essere fatta in un giorno precedente non festivo, ovvero nel giorno festivo con gli strumenti disponibili, purché attestanti la data certa di trasmissione.
Destinatario della Comunicazione
La nota sottolinea che: l fine di evitare comportamenti difformi, basati su criteri diversi, si ritiene possa essere conveniente che per tipologie di lavoro si applichi il seguente criterio: la sede del committente presso la quale si realizza il coordinamento anche temporale della prestazione lavorativa (art. 62, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 276/2003).
Cosa indicare nella comunicazione
La comunicazione relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro ha per oggetto le seguenti informazioni minime:
a) i dati anagrafici del lavoratore (codice fiscale, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio);
b) la data di assunzione (coincide con la data di iscrizione del lavoratore nei libri obbligatori);
c) la data di cessazione (salvo il caso di rapporto a tempo indeterminato). Si precisa che nei casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro è certa nell'an ma incerta nel quando (come nei casi di contratti a termine a fronte di ragioni di natura sostitutiva) vada comunque indicata all'atto dell'instaurazione una data presunta di cessazione;
d) l'esatta tipologia contrattuale tra quelle previste dall'ordinamento;
e) la qualifica professionale attribuita al lavoratore all'atto dell'assunzione;
f) il trattamento economico e normativo riconosciuto
Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Tuttavia fino all'emanazione del Decreto Interministeriale che dovrà definire i moduli di trasmissione e le modalità di inoltro dei dati in via telematica, le comunicazioni ai vari enti dovranno essere ancora effettuate con le modalità precedenti.