Il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione stipulate da lavoratori autonomi, a favore di dipendenti e per gli stessi imprenditori
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LAVORATORI AUTONOMI :
L'art. 54 del D.P.R. n. 917/86 dispone che nell'esercizio dell'arte o della professione sono deducibili le spese:
Le istruzioni al Mod. Unico persone fisiche, quadro RE, precisano che sono deducibili, tra le altre, i premi di assicurazione per rischi specificamente inerenti all'attività artistica o professionale, ivi compresi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti e aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.
Tra tali spese rientrano quelle per assicurazione contro gli infortuni, sia dello stesso artista o professionista sia del personale dipendente e dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale, R.C. auto e simili.
I premi assicurativi per polizze sulla vita e contro gli infortuni extraprofessionali stipulate a favore dei dipendenti sono tassabili nel periodo di paga in cui sono corrisposti e, in sede di effettuazione di conguaglio di fine anno (o di fine rapporto), danno diritto al dipendente ad una corrispondente detrazione d'imposta del 19% dei premi, calcolata su un importo non superiore a euro 1291,14 per anno solare.
La detrazione è ammessa a condizione che le polizze assicurative siano previste da contratti collettivi o da accordi o regolamenti aziendali; che i premi siano indicati nella certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro; che siano rispettate le condizioni di detraibilità previste dalla legge (art. 23, comma 3, D.P.R. n. 600/73 e art. 15 D.P.R. n. 917/86).
Il medesimo trattamento è previsto per i contratti di assicurazione stipulati dal lavoratore, per i quali il datore di lavoro si limita al solo versamento dei premi.
I premi pagati per polizze contro gli infortuni e le malattie professionali, invece, non costituiscono reddito per i dipendenti (Circ. Min. del 23/12/1997, n. 326/E).
Non concorrono alla formazione del reddito dei dipendenti (e amministratori) i premi assicurativi pagati nell'esclusivo interesse dal datore di lavoro e quelli che possono determinare dei rimborsi ai dipendenti (o amministratori) a titolo di mera reintegrazione del danno patrimoniale subito per aver corrisposto delle somme al terzo danneggiato per effetto dell'attività professionale svolta dal dipendente (Ris. Ag. Entrate del 9/9/2003 n. 178/E).
Il premio di polizza è deducibile dall'azienda per competenza, cioè per quote maturate (art. 109, comma 2, lett. b), TUIR)
Se il datore di lavoro stipula una polizza di assicurazione per garantire a se stesso un indennizzo in caso di infortuni professionali o extra professionali da cui derivi la morte o la invalidità permanente, totale o parziale, dei propri dipendenti, le eventuali somme erogate, facoltativamente, ai dipendenti o ai loro eredi, ancorché conseguenti ai predetti infortuni, sono tassabili, in quanto tali somme rappresentano delle mere liberalità autonome e indipendenti rispetto a forme risarcitorie stabilite contrattualmente o per legge (Ris. Ag. Entrate del 04/12/2001, n. 200/E).