Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 "rettificativo".
Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l'integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.
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Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) a sua scelta può:
- presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti , barrando la relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione effettuata; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
- presentare un Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.
Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.
Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato:
- entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini).
In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l'applicazione delle sanzioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).
ATTENZIONE
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.