Le modifiche agli studi di settore apportate con i comma 13 e ss. dalla Finanziaria 2007. MODIFICHE ALLA LEGGE N. 146 DELL'8 MAGGIO 1998 (IN PARTICOLARE DELL'ART. 10)
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Come cambiano gli studi di settore
Gli studi di settore saranno soggetti a revisione al massimo ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione (in precedenza la revisione era fatta "di norma" ogni tre anni), sentito il parere della Commissione di esperti. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di garantire la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di Febbraio di ciascun anno.
Con effetto dal periodo d'imposta 2006, nella elaborazione e revisione degli studi si terrà anche conto di specifici indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
Gli studi di settore continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti con ricavi e compensi dichiarati inferiori alla soglia prevista per ciascuno studio di settore, così come definita dal relativo decreto di approvazione (o revisione); tale limite non potrà però essere superiore a 7,5 milioni di Euro (in precedenza il limite era di 5.164.568,99; v. art. 10 comma 4° della Legge cit.).
Continuano ad essere esclusi da questo strumento accertativo coloro che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, a meno che non si tratti di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione e quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.
L'applicazione degli studi interesserà anche i soggetti con periodo di imposta diverso dai 12 mesi (viene soppresso l'inciso contenuto nel comma 10 della Legge cit.).
A partire dal periodo di imposta 2007 non potranno essere attivati gli accertamenti di tipo analitico-induttivo previsti ai fini delle imposte sui redditi e IVA nei confronti dei contribuenti che risultano congrui, anche per effetto di adeguamento, rispetto agli studi qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.
Gli accertamenti che riguardano questa disposizione sono quelli che si basano su presunzioni semplici provviste però di gravità, precisione e concordanza (art. 39 DPR 600/1973 co. 1° lett. d per le imposte sui redditi e 54, comma 2° ultimo periodo, del DPR 633/1972 per l'IVA).
Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, potrà altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
Per le società sottoposte ad IRES (lett. a primo comma dell'art. 73 Tuir), con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, verranno definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima. I nuovi indicatori saranno applicati retroattivamente già per il periodo di imposta 2006: il provvedimento del direttore delle Entrate con cui verranno definiti sarà emanato entro la fine di Febbraio 2007.
La misura della sanzione minima e massima prevista dal D. Lgs. 471/1997 per dichiarazione dei redditi e IVA infedele (rispettivamente art. 1 e art. 5: dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta accertata) è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
Questa disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato. Analoga previsione viene sancita per l'Irap.