Entro il prossimo 20 Dicembre 2006 i contribuenti devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno in corso.
Il versamento deve essere effettuato a titolo di saldo dell'imposta complessivamente dovuta per il 2006, al netto di quanto già versato con la prima rata di Giugno.
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Gli elementi per il calcolo (aliquota, detrazioni e riduzioni) sono deliberati dal Comune e sono pubblicati sul sito Internet del Consorzio dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani www.Ancicnc.it
In merito si consiglia di rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune in cui sono ubicati gli immobili per i quali vi è l'obbligo di versamento dell'imposta.
I soggetti interessati al versamento
Sono tutti i possessori di immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi ma anche il locatario nel caso di leasing immobiliare. In caso di contitolarità ciascuno dei soggetti pagherà in rapporto alla rispettiva quota.
Sono quelli situati nel territorio dello Stato, anche se strumentali all'esercizio dell'attività di impresa o destinati alla vendita.
Il possesso dell'immobile deve essere calcolato per dodicesimi: quando l'immobile è posseduto per almeno 15 giorni si considererà posseduto per il mese intero.
La disciplina dell'ICI distingue, per il calcolo dell'imposta, tre tipi di immobili:
- Fabbricati;
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.
Fabbricati
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Per i fabbricati iscritti nel Catasto e provvisti di rendita catastale la base imponibile ai fini ICI si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per un apposito coefficiente pari a:
Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del contribuente viene prevista una detrazione di Euro 103,29 (da rapportare all'effettivo periodo di durata di questa destinazione e al numero dei contitolari che dimorano abitualmente).
Il Comune può però aumentare la misura della detrazione fino ad un massimo di 258,23 Euro.
La detrazione potrà essere utilizzata fino all'ammontare dell'imposta nel senso che, qualora fosse superiore a questa, non potrà mai generare un credito verso il Comune.
Regole particolari valgono poi per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (riduzione dell'imposta al 50%) e per i fabbricati sottoposti a vincoli storico-artistici (per determinare la rendita catastale si farà riferimento alla minore tariffa d'estimo prevista per le abitazioni della stessa zona censuaria).
Per quanto riguarda i fabbricati sprovvisti di rendita catastale posseduti da imprese (immobili di categoria "D") e da queste distintamente contabilizzati, il valore imponibile è dato dalla somma dei costi di acquisto e di quelli incrementativi considerati separatamente per ciascun anno di formazione e moltiplicati per appositi coefficienti di adeguamento (si veda al proposito il decreto Ministeriale 15 Marzo 2004).
Per i fabbricati privi di rendita catastale (ad es. perché la costruzione è appena terminata e non sono ancora stati iscritti al Catasto) si farà riferimento ad una rendita "presunta" vale a dire ricavata da quella di fabbricati analoghi aventi stesse caratteristiche (gruppo, classe, categoria catastali, consistenza) e situati in una zona omogenea (stesso Comune, stessa zona censuaria).
Aree fabbricabili
Per i terreni edificabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° Gennaio dell'anno di riferimento (all'1.1.2006).
Si terrà conto di parametri quali: l'indice di edificabilità (certificato di destinazione urbanistica), l'ubicazione del terreno, gli oneri da sostenere per la costruzione, i prezzi mediamente praticati per aree con le stesse caratteristiche.
Il Comune può predeterminare il valore venale per le aree di sua competenza: in tal modo, se l'imposta sarà versata dal contribuente in misura non inferiore a questo riferimento, ne verrà limitato il potere di accertamento. Non sono edificabili ai fini ICI (indipendentemente dal piano urbanistico vigente) i terreni posseduti da imprenditori agricoli o coltivatori diretti e destinati effettivamente all'esercizio delle attività agricole.
Terreni agricoli
Per questi immobili la base imponibile è data dal reddito dominicale (attribuito dal Catasto dei terreni) vigente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento, dunque all'1.1.2006. Questo valore dovrà essere rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente di 75.
Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività agricole (art. 2135 Codice Civile) da parte dell'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto.
Ravvedimento operoso per omesso/insufficiente versamento dell'acconto o del saldo 2006.
Se a Giugno 2006è stato versato a titolo di acconto un importo inferiore al dovuto (oppure è stato omesso del tutto il versamento) sarà possibile sanare l'irregolarità attraverso il ravvedimento operoso "lungo".
In tale ipotesi la sanzione sarà ridotta al 6% dell'imposta non versata e dovranno essere contestualmente versati anche gli interessi di mora calcolati al tasso legale (2,5%) per ogni giorno di ritardo.
Se invece l'omesso o insufficiente versamento dovesse riguardare il saldo in scadenza il 20 Dicembre prossimo sarà possibile usufruire del ravvedimento entro i 30 giorni dal termine citato (quindi entro il 19 Gennaio 2007): si verserà l'imposta con gli interessi legali e la sanzione ridotta ad un ottavo (pari al 3,75% dell'ICI non versata nei termini di legge).
La dichiarazione dei redditi presentata da società ed enti in relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, conterrà tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili.
Con decreto del capo del Dipartimento delle politiche fiscali sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione di queste disposizioni
Non viene più previsto (i relativi commi sono stati infatti soppressi), come nella versione originaria, che sia il sostituto di imposta a liquidare e versare l'ICI per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. Inoltre viene abrogata la disposizione che consentiva la compensazione dell'ICI con crediti di altra natura .
Nelle dichiarazioni dei redditi, sottoposte ai controlli automatizzati di cui all'art. 36 bis del Dpr 600/1973, verrà controllato anche il puntuale versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente.
L'esito del controllo sarà trasmesso ai comuni competenti . Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta per l'anno precedente.
I controlli saranno più incisivi: i Comuni trasmetteranno annualmente all'Agenzia del Territorio , in via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti in materia di imposta comunale sugli immobili, nel caso di discordanza da quelli catastali. Ma anche per questo punto servirà un decreto del Ministro dell'Economia, sentita l'Associazione nazionale dei Comuni.