La responsabilità bancaria nelle operazioni di conto. La disciplina in tema di antiriciclaggio ha subito in questi ultimi anni notevoli evoluzioni.
Con la definizione di antiriciclaggio si intendono tutte quelle disposizioni atte a limitare il reimpiego di contante e di titoli al portatore di provenienza illecita.
In particolare le prime misure adottate in Italia risalgono alla fine degli anni '70. È, infatti, nel 1978 che venne introdotto nel Codice penale l'art. 648-bis e ss. che punivano il riciclaggio di denaro e valori provenienti da rapina aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione ed estorsione aggravata. In seguito, le fattispecie di reato vennero ampliate e nel 1991 si emanò il D.L. n. 143 del 03/05/1991, convertito nella L. n. 187 del 05/07/1991, che introdusse, accanto alle misure repressive, misure volte alla prevenzione del riciclaggio.
La prevenzione poggia, da un lato, sull'indicazione di limiti all'uso del contante e degli strumenti di pagamento anonimi, nonché sull'obbligo di identificazione della clientela e registrazione dei dati in archivi informatici; dall'altro sui doveri di segnalazione delle operazioni anomale da parte degli intermediari.
I controlli sul rispetto della normativa antiriciclaggio sono affidati all'ufficio Italiano dei Cambi, d'intesa con le autorità di vigilanza di settore, con riferimento agli intermediari abilitati; al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza nei confronti di tutti gli altri soggetti.
Ma linee guida contro il riciclaggio di denaro sono state date anche dall'Unione Europea per ampliare progressivamente la rete di controllo.
Le norme che si sono succedute nel tempo sull'argomento possono essere così riassunte:
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2.a. Obbligo di identificazione del cliente
L' identificazione consiste nella raccolta da parte dell'intermediario dei dati identificativi della clientela e delle informazioni attinenti all'operazione. Ha il fine di acquisire certezza circa l'identità ed i dati personali del cliente e della persona " fisica o giuridica " per conto della quale egli operi.
La registrazione si sostanzia, invece, nell'introduzione dei dati raccolti negli appositi archivi informatici.
Tali obblighi sussistono in caso di:
I dati identificativi che devono essere acquisiti sono i seguenti:
L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza . La procedura ordinaria è l'identificazione diretta, effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente.
La procedura " indiretta " si ha quando l'identificazione è già avvenuta, oppure avviene per mezzo di cassa continua o sportelli automatici, per corrispondenza, o trasporto valori, mediante carte di credito o debito, tramite atti pubblici o scritture private autenticate, presso l'autorità consolare, o tramite mediatore creditizio o assicurativo.
L'identificazione "a distanza " è quella che avviene tramite un altro intermediario abilitato, banche e finanziarie della UE, banche appartenenti ai trenta Paesi aderenti al GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale che lotta contro il riciclaggio), bonifico qualificato da un codice identificativo del futuro cliente.
L'identificazione può avvenire anche mediante il flusso RID (addebiti pre-autorizzati), a condizione che il cliente sia stato identificato in relazione al conto da addebitare e invii fotocopia del proprio documento identificativo all'intermediario che lo deve registrare. L'intermediario che identifica per conto di altro deve avere uno stabilimento fisico, essere autorizzato e in grado di mantenere le evidenze dei dati assunti.
2.b. Obbligo di registrazione e conservazione dei dati
Gli intermediari, assolta l'identificazione dei clienti, dovranno procedere a registrare tempestivamente e conservare le informazioni nell'Archivio Unico Informatico previsto dalla normativa antiriciclaggio e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione. Le stesse informazioni devono essere registrate entro trenta giorni dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.
Le informazioni da registrare e conservare sono:
2.c. Caratteristiche dell'archivio unico informatico
L' archivio unico informatico è formato e gestito da ogni intermediario, tenendo conto degli standards e delle compatibilità informatiche stabilite dall'UIC.
Esso deve essere strutturato in modo tale da assicurare la chiarezza e la completezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni.
Se, successivamente, si presenta la necessità di modificare le informazioni acquisite nell'archivio unico, occorre evidenziare le modifiche rese necessarie e, nello stesso tempo, conservare l'informazione precedente.
Tutte le informazioni registrate nell'archivio unico informatico devono essere conservate per dieci anni successivi al compimento dell'operazione o alla chiusura del rapporto.
2.d. Sanzioni
Il recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio ha consentito di rivedere la misura delle sanzioni (art. 5 L . n. 197/91).
Mentre in passato le violazioni prevedevano solo il massimo della sanzione irrogabile, il D. Lgs. n. 56/2004 ha introdotto i minimi.
Le violazioni in ordine alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia di E 12.500,00 vengono oggi punite con sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito.
L'omessa segnalazione di operazioni sospette (art. 3 L . n. 197/91) sconta, invece, una sanzione amministrativa del 5% fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.
E' stato previsto, altresì, che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non deve essere superiore ad E 12.500,00 e che i libretti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (14/03/2004) con saldo superiore dovessero essere estinti entro il 31 gennaio 2005. La violazione è punita, per importi fino ad E 250 mila, con la sanzione amministrativa fino al 20% del saldo, per cifre superiori dal 20 al 40%.
Una nuova infrazione riguarda, poi, gli obbligati, quali intermediari finanziari, ecc., tenuti non solo alla segnalazione delle operazioni sospette ma anche a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore. Ove non provvedano entro 30 giorni a fare la comunicazione sul superamento dei limiti al Ministero dell'Economia, gli obbligati sono passibili di sanzione amministrativa dal 3 al 30% della transazione irregolare.
Ancora, per chi viola gli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'ufficio italiano cambi previsti dalla legge antiriciclaggio è stata introdotta una sanzione da 500 a 25 mila euro. Il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5mila a 200mila euro.
L'art. 6. comma 7, D. Lgs. n. 56/2004 ha allargato la cerchia di quanti sono tenuti all'accertamento delle violazioni, affidando l'onere alle "autorità di vigilanza di settore", cioè quelle preposte al controllo degli intermediari finanziari, delle assicurazioni, delle fiduciarie, dei concessionari della riscossione, delle società di revisione.
Le autorità debbono accertare le violazioni sulla limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore e quelle correlate all'infrazione degli obblighi antiriciclaggio e devono provvedere alla contestazione secondo le procedure previste dalla L. n. 689/81, che contiene i principi generali del diritto sanzionatorio amministrativo.
L'avvio della procedura sanzionatoria è costituito dall'informativa che le autorità di vigilanza devono inoltrare al Ministero dell'Economia entro 30 giorni dalla notizia delle infrazioni. Il procedimento prosegue con la contestazione della violazione ai trasgressori, che deve avvenire entro 90 giorni dall'accertamento per i residenti in Italia ed entro 360 per gli altri. Nei 30 giorni successivi alla notifica la parte interessata può produrre memorie difensive, documenti e chiedere di essere sentita. In esito alla difesa può essere disposta l'archiviazione ovvero l'irrogazione delle sanzioni.
Con decreto del Ministero dell'economia, che costituisce titolo esecutivo, viene determinata la somma dovuta per la violazione.
2.e. Controlli e sanzioni alle Direzioni Provinciali
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto 21 aprile 2006 n. 43726, annunciato con comunicato pubblicato sulla G.U. n. 122 del 27/05/2006 ha previsto, in ordine all'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori, per alcune violazioni di cui alla legge "antiriciclaggio", il decentramento alle Direzioni Provinciali delle Finanze, quando l'importo di riferimento non supera E 250 mila.
Le funzioni di controllo sono ora delegate, sotto l'aspetto di competenza territoriale, alle Direzioni Provinciali di Genova, Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli, Bari, Catanzaro e Palermo, secondo una ripartizione regionale riportata nella tabella allegata al decreto, cui riferirsi sulla base del luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato.
Le violazioni oggetto della disposizione sono quelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della L. n. 197/1991:
Per gli importi superiori ad E 250.000, competente a ricevere le segnalazioni rimane il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli intermediari chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza antiriciclaggio sono tenuti alla " segnalazione " delle operazioni sospette e alla " comunicazione " delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore. Si tratta di adempimenti che non devono essere confusi, neppure dal punto di vista lessicale.
La segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio implica la valutazione delle caratteristiche oggettive e soggettive della transazione. In altri termini, ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura porti a ritenere, in base agli elementi di conoscenza disponibili, che il denaro oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e 648 ter del C.P.
La comunicazione delle violazioni alla normativa sulla limitazione della circolazione del contante e dei titoli al portatore, disciplinata dall'art. 7 D.Lgs. n. 56/2004 cit., concerne, invece, la rilevazione di infrazioni all'art. 1 della L. n. 197/91 e la conseguente informativa all'autorità.
La norma disciplina il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente superiore a E 12.500,00.
Distinte sono anche le autorità destinatarie dei due diversi obblighi: per la segnalazione di operazione sospetta deve essere attivato l'Ufficio Italiano Cambi (UIC).
La comunicazione delle infrazioni, di cui all'art. 1 della legge antiriciclaggio, deve essere, invece, inoltrata dagli intermediari, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia.
L'individuazione delle operazioni sospette resta, forse, uno degli aspetti più problematici dell'intero impianto antiriciclaggio.
Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario. Infatti, il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la crimanilità alterano profondamente i meccanismi di mercato.
Per evitare tali inconvenienti, gli intermediari si devono dotare di adeguate procedure interne atte ad evitare il coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio. Il " rischio di riciclaggio " aumenta quando è minore la conoscenza del cliente e risultano inadeguati i controlli interni. Infatti, tali elementi possono pregiudicare la capacità degli intermediari di assolvere correttamente agli obblighi in materia di segnalazione delle operazioni sospette.
Il punto di riferimento normativo è costituito dall\'art. 3 del D.L. n. 143/1991 integrato dal Ministero del Tesoro con decreto 19 dicembre 1991.
Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette gli intermediari:
L'obbligo di segnalazione sussiste anche con riferimento ad operazioni prive di importo. Per le operazioni che comportano movimenti finanziari, gli intermediari possono individuare una soglia minima di attenzione in base a criteri di funzionalità, economicità ed efficacia. Specifico rilievo è attribuito alla movimentazione del contante per importi non usuali.
La procedura di segnalazione deve prevedere un numero contenuto di livelli valutativi, momenti di verifica e di controllo, la possibilità di ricostruire su base documentale l\'iter delle analisi.
Al fine di agevolare l'attività di valutazione in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni gli intermediari devono far ricorso ai c.d. indici di anomalia, quali:
A. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni
A.1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori
A.2. Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione, soprattutto se volte ad eludere gli obblighi di identificazione e registrazione
A.3. Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie
A.4 Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario
A.5. Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati
A.6. Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili giustificazioni
A.7. Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere l'intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall'operazione.
A.8. Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze.
B. Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica
B.1. Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti particolari esigenze.
B.2. Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l'attività economica del cliente.
B.3. Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal cliente
B.4. Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se effettuato senza transito per il conto corrente
B.5. Operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela
C. Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative
C.1. Negoziazione di strumenti finanziari senza che l'operazione transiti sul conto corrente del cliente
C.2. Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all'OCSE.
C.3. Ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni
D. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione
D.1. Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante assegni bancari che presentano molteplici girate.
D.2 Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza.
D.3. Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l'importo da liquidare risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente ed i beneficiari.
D.4. Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze sottoscritte da clienti diversi ed aventi come beneficiario la stessa persona.
D.5. Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l'accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo.
E. Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi
E.1. Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi.
E.2. Utilizzo di lettere di credito ed altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica del cliente.
E.3. Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all'attività svolta.
E.4. Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di plichi sigillati, non giustificati dall'attività o dalle abitudini del cliente.
E.5. Rilascio di deleghe ad operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio.
E.6. Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente.
E.7. Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall'attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti
F. Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela
F.1. Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l'effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo ad effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative.
F.2. Clienti che chiedono di ristrutturare l'operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell'intermediario.
F.3. Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell\'intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente ed ingiustificato.
F.4. Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale.
F.5. Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono ad un intermediario o ad un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso
F.6. Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
F.7. Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all'origine dei fondi utilizzati
F.8. Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante
F.9. Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all'acquisto di altri strumenti finanziari.
Lecce, 28 ottobre 2006