Con la Circolare n. 32, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate, dalla Finanziaria 2005 (Legge n. 311/2004) e l'introduzione dell' anagrafe tributaria ad opera del D.L. n. 223/2006, alla disciplina delle indagini finanziarie e alla gestione dei dati, delle notizie e dei documenti acquisibili nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di accertamento.
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Aspetti di maggiore rilevanza
In particolare gli aspetti di maggiore rilevanza sono i seguenti:
- il potenziamento dei poteri istruttori degli uffici che consente di poter chiedere agli operatori creditizi o finanziari informazioni, dati e documenti concernenti qualsiasi rapporto, operazione o servizio da loro intrattenuto con i clienti. Il flusso delle richieste e delle risposte avviene esclusivamente in via telematica, utilizzando la procedura operativa dal 1° settembre 2006
- l'obbligo per gli intermediari finanziari di fare riferimento, per rispondere alle richieste relative alle operazioni extra conto limitatamente ai periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2006, all'archivio unico informatico (Aui), istituito dalla legge n. 197 del 1991 per prevenire l'attività di riciclaggio di denaro sporco per le operazioni di importo superiore a 12.500 euro
- per i periodi d'imposta successivi, gli intermediari potranno utilizzare per le risposte, le rilevazioni e le evidenziazioni dei dati identificativi, compreso il codice fiscale, per tutti i soggetti con i quali intrattengono qualsiasi rapporto o effettuano operazioni di natura finanziaria
- l'istituzione, prevista dal decreto legge n. 223 del 2006, dell'anagrafe dei rapporti tra intermediari finanziari e contribuenti, una banca dati, che sarà collocata in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, e sarà alimentata dalle comunicazioni che hanno per oggetto la sola esistenza di rapporti, nonché la natura degli stessi, con l'indicazione dei dati anagrafici del titolare. L'operatività dell'anagrafe dei rapporti, che consentirà di inviare le richieste di dati e notizie ai soli intermediari finanziari che intrattengono rapporti con il contribuente sottoposto a controllo, è demandata a un prossimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.