La reintroduzione dell'imposta di successione/donazione assieme alla indeducibilità dei costi delle auto aziendali
rappresentano le principali novità del D.L. 262 del 3.10.2006, pubblicato nella G.U. del 3.10.2006 ed entrato in vigore immediatamente.
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Come era nelle attese, dal 3.10.2006 e' stata ripristinata l'imposta sulle successioni nonche' quella sulle donazioni. Anziche' tassarle con l'apposita imposta esse saranno assoggettate ad imposta di registro, ipotecarie e catastali; cambia percio' il nome dell'imposta ma non la sostanza.
Cambia anche il nome della Dichiarazione di successione che d'ora in avanti si chiamera' Dichiarazione di trasferimenti per causa di morte .
Saranno tassate pertanto le eredita' ed i legati comprendenti immobili, aziende, azioni, quote di societa', obbligazioni, ecc. Rimarranno esenti da tassazione Bot, Cct e altri titoli pubblici , come pure sembra il denaro (conti correnti, libretti, ecc.), i gioielli ed i mobili.
Di seguito un riepilogo delle varie ipotesi e delle aliquote gia' in vigore.
1) Successioni mortis causa
Eredi
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IMMOBILI
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Altri beni
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Imposta di Registro
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Imposta Ipotecaria
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Imposta Catastale
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Coniuge o parenti in linea retta |
nessuna |
Se abitazione principale del defunto, 168 euro fino ad un valore catastale di 250.000 euro, oltre il 3%. Se non abitazione principale del defunto il 3%. |
Se abitazione principale del defunto, 168 euro fino ad un valore catastale di 250.000 euro, oltre l'1%. Se non abitazione principale del defunto l'1%. |
Fino a 100.000 euro nulla, oltre il 4%. |
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado |
2% |
3% |
1% |
6% |
Altri eredi |
4% |
3% |
1% |
8% |
Per cui ereditare una non prima casa per un coniuge o un figlio costera' il 4% del suo valore catastale, per eredi piu' lontani costera' dal 6% fino all'8%.
Per le successioni di aziende la base imponibile sara' data dal Netto Patrimoniale senza l'avviamento. In compenso non sara' piu' possibile dedurre i debiti lasciati dal defunto (es.: il mutuo sull'immobile ereditato).
2) Donazioni
Eredi |
I M M O B I L I |
Altri beni |
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Imposta di Registro
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Imposta Ipotecaria
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Imposta Catastale
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Coniuge o parenti in linea retta |
nessuna |
Se prima casa per il donatario, 168 euro fino ad un valore catastale di 180.000 euro, oltre il 3%. Se non prima casa per il donatario il 3%. |
Se prima casa per il donatario, 168 euro fino ad un valore catastale di 180.000 euro, oltre l'1%. Se non prima casa per il donatario l'1%. |
Fino a 100.000 euro nulla, oltre il 4%. |
Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado |
2% |
3% |
1% |
6% |
Altri donatari |
4% |
3% |
1% |
8% |
Nelle donazioni e' tassato anche il denaro, non i titoli pubblici (Bot, Cct, ecc.).
Leasing immobiliari
Anche per i leasing immobiliari sara' indeducibile la frazione (almeno il 30%) di quota capitale pagata periodicamente in quanto riferibile al costo del terreno su cui insiste il fabbricato. Viene pertanto parificato il trattamento fiscale degli immobili strumentali acquisiti in leasing a quello degli immobili di proprieta' .
Pertanto i conteggi a fine esercizio si complicheranno ulteriormente: non si dovrà solo calcolare gli interessi passivi compresi nei canoni periodici di leasing - indeducibili ai fini Irap - ma si dovranno sottrarre ai fini Ires dai canoni di competenza e rendere indeducibile fiscalmente almeno il 30% di tale differenza.